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- 04/19/2021

ESSNA (European Specialist Sport Nutrition Alliance): Legislazione, facciamo chiarezza

Nutra Horizons IT

Legislazione

La nutrizione sportiva è rigidamente regolamentata nell’Unione europea e, a seconda della composizione, i prodotti possono rientrare nella (1) legislazione alimentare o (2) nella legislazione sui medicinali. Quest’ultimo scenario riguarda solo i prodotti presentati come aventi proprietà per il trattamento o la prevenzione di malattie negli esseri umani o i prodotti contenenti sostanze che hanno l’effetto di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica.

ESSNA è fortemente impegnata in tale legislazione con particolare attenzione a quegli aspetti che hanno un impatto significativo sull’innovazione, la produzione e il marketing della nutrizione sportiva.

 

Legislazione alimentare

La produzione, la lavorazione, la distribuzione, la vendita al dettaglio, il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti alimentari, sono disciplinate da un considerevole corpus di leggi, regolamenti, codici di condotta e linee guida. Gran parte della legislazione dettagliata sugli standard alimentari ha origine oggi nell’Unione europea.

In breve, tutti i prodotti immessi sul mercato dell’UE, compresi i prodotti per la nutrizione sportiva, devono essere conformi alla legislazione alimentare generale che include requisiti generali di sicurezza (analisi del rischio, tracciabilità, ritiro, richiamo e notifica, principio di precauzione), requisiti generali di etichettatura (nome dell’alimento, elenco degli ingredienti, quantità, data di scadenza, ecc.), norme sui claim nutrizionale e salutistici (procedure di autorizzazione), regolamenti sugli additivi alimentari, aromi ed enzimi, nonché requisiti specifici in materia di aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimenti.

Oltre alla legislazione alimentare generale, alcuni prodotti nutrizionali per lo sport possono essere soggetti ad altre particolari normative. A seconda della commercializzazione di un dato prodotto per la nutrizione sportiva, esso potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva sugli integratori alimentari o del regolamento sugli alimenti fortificati, ciascuno contenente requisiti specifici di composizione ed etichettatura. Un prodotto di nutrizione sportiva potrebbe persino rientrare nel Regolamento sui novel food se un nuovo alimento/ingrediente, che non è stato utilizzato prima del 5 maggio 1997, viene immesso sul mercato UE.

 

La legislazione UE viene recepita, applicata e, ove necessario o ritenuto opportuno, integrata a livello nazionale. Nel Regno Unito, ad esempio, le autorità Trading Standards visitano le strutture di produzione e di vendita al dettaglio al fine di garantire che tutti questi requisiti vengano rispettati.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo della legislazione alimentare dell’UE a cui i prodotti per la nutrizione sportiva devono conformarsi:

 

Legislazione alimentare generale

  • General principles of food law
  • Additives Regulation
  • Flavouring Regulation
  • Enzymes Regulation
  • Contaminants Regulation
  • Food Information to Consumers Regulation
  • Nutrition and Health Claims Regulation

Legislazione specifica

  • Fortified Foods Regulation
  • Foods for Specific Groups (weight reduction food)
  • Food Supplements Directive
  • Novel Foods

Normativa sui medicinali

I medicinali sono regolamentati nell’UE dalla Direttiva 2001/83 / CE recante codice comunitario relativo a medicinali per uso umano. Come accennato in precedenza, la presente direttiva definisce “medicinale”: qualsiasi sostanza o combinazione di sostanze presentate come aventi proprietà per il trattamento o la prevenzione delle malattie negli esseri umani; qualsiasi sostanza o combinazione di sostanze che può essere utilizzata o somministrata agli esseri umani allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, o per formulare una diagnosi medica.

Il principio generale stabilito da tale regolamento è che nessun medicinale può essere immesso sul mercato di uno Stato membro senza l’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di tale Stato membro o dall’Agenzia europea per i medicinali. L’autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile.

In caso di dubbio – quando vi è incertezza se un prodotto rientri nella legislazione sugli alimenti o sui medicinali – le situazioni limite sono risolte dalle autorità competenti interessate.

Vale anche la pena notare qui che alcuni prodotti possono rientrare in una procedura di registrazione semplificata stabilita dalla direttiva sui medicinali vegetali tradizionali. Questa procedura è destinata ai medicinali vegetali con una lunga tradizione, a condizione che vi siano prove sufficienti dell’uso medicinale del prodotto per un periodo di almeno 30 anni, compresi almeno 15 anni nella Comunità.

 

Link utili

World Anti-Doping Agency

European Commission – DG SANTE

European Food Safety Authority

European Parliament

Council of the European Union

Court of Justice of the European Union

World Health Organisation

 

Autorità competenti negli Stati Membri